Separazione, divorzio, condizioni di mantenimento dei figli

Cosa si intende per separazione, divorzio e condizioni di mantenimento dei figli?

La fine di un matrimonio, di una convivenza e tutti i problemi riguardanti i figli necessitano particolare attenzione e sensibilità da parte dell’avvocato, che vanno spesso oltre il semplice aspetto giuridico.

Lo Studio Avvocato Mariani di Erba offre ai propri clienti assistenza e consulenza, anche attraverso una attività di mediazione per giungere – se possibile – a un accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, anche alla luce delle novità introdotte nella materia dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

La scelta della separazione o del divorzio o delle condizioni di mantenimento per figli nati da una coppia non sposata può essere consensuale o giudiziale.

Consensuale, cioè basata sull’accordo dei coniugi, è senza dubbio la via più veloce e meno costosa per risolvere i problemi di sopravvenuta impossibilità della convivenza.

Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale varia dai due ai cinque mesi, a fronte di un periodo più lungo per una separazione di tipo giudiziale (ossia quando non viene raggiunto alcun accordo tra i coniugi e si rende necessario che sia il Giudice a determinare le condizioni della separazione).

Trascorso poi un anno dalla separazione è possibile avviare la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd. “divorzio”) che può essere proposta congiuntamente ove sussista accordo tra i coniugi. I tempi normalmente sono gli stessi suindicati previsti per la separazione.

Le attività svolte dallo studio in tale ambito riguardano:

– Separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale

– Divorzio, congiunto o contenzioso

– Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzi

– Affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita

– Problematiche riguardanti figli naturali, nati cioè da genitori non coniugati: mantenimento

– Riconoscimento e disconoscimento di paternità

– Assistenza davanti al mediatore familiare

Il recente orientamento della Cassazione prevede nella separazione e nel divorzio per il genitore non collocatario l’obbligo a mantenere il proprio figlio fino al compimento dei 18 anni, passati i quali il mantenimento è dovuto solo nel caso in cui il figlio prosegua negli studi con profitto.

E’ possibile prendere appuntamento con lo studio legale avvocato Mariani tanto nella sede di Erba via Leopardi 7/d quanto in quella di Como via Perlasca n. 5 per valutare con l’avvocato la posizione dell’interessato e decidere insieme la soluzione migliore. L’avvocato Mariani cerca sempre un primo contatto con la controparte per verificare se ci siano le possibilità di un accordo consensuale, tentativo che nella maggior parte dei casi ha successo.

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Separazione, divorzio e condizioni di mantenimento dei figli. Tutto quello che devi sapere. Mariani studio legale Erba, Como.

Alcune domande relative alla separazione, al divorzio e alle condizioni di mantenimento dei figli.

Il costo dipende se la separazione è consensuale o giudiziale e quanto complessa è l’attività necessaria per arrivare alla sentenza od all’accordo raggiunto fra marito e moglie. Indicativamente il costo va da 1.800€ in su.

I criteri per stabilire l’ammontare di un mantenimento del genitore non collocatario sono vari: il numero di figli, il tenore di vita tenuto durante la relazione, il guadagno derivante dal proprio lavoro, la assegnazione o meno della casa coniugale, la presenza o meno di un mutuo sulla casa familiare. Si va da un minimo di €.250,00 a salire. In sede di procedimento congiunto si possono raggiungere accordi di diverso tenore fra cui il pagamento di una somma “una tantum”.

Il recente orientamento della Corte di Cassazione prevede l’obbligo di mantenere i propri figli fino al compimento della maggiore età e superato tale momento solo nella eventualità che essi proseguano gli studi compatibilmente col loro profitto e le possibilità dei genitori.
La casa familiare, sia che sia in affitto o sia di proprietà, viene nella maggior parte dei casi assegnata al genitore collocatario dei figli minori per cui, di solito, è il marito/compagno che deve liberarla e non ne può godere almeno fino a quando il mantenimento sarà dovuto. Naturalmente è possibile raggiungere accordi differenti in sede consensuale.
Dipende dalla efficienza del Tribunale competente a trattare il caso e dal tipo di procedimento: il consensuale è più rapido del giudiziale. Si va da un minimo di 3 mesi a casi in cui si superano i 18 mesi.

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