La fine di un matrimonio, di una convivenza e tutti i problemi riguardanti i figli necessitano particolare attenzione e sensibilità da parte dell’avvocato, che vanno spesso oltre il semplice aspetto giuridico.
Lo Studio Avvocato Mariani di Erba offre ai propri clienti assistenza e consulenza, anche attraverso una attività di mediazione per giungere – se possibile – a un accordo sulle condizioni di separazione o di divorzio, anche alla luce delle novità introdotte nella materia dalla Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
La scelta della separazione o del divorzio o delle condizioni di mantenimento per figli nati da una coppia non sposata può essere consensuale o giudiziale.
Consensuale, cioè basata sull’accordo dei coniugi, è senza dubbio la via più veloce e meno costosa per risolvere i problemi di sopravvenuta impossibilità della convivenza.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale varia dai due ai cinque mesi, a fronte di un periodo più lungo per una separazione di tipo giudiziale (ossia quando non viene raggiunto alcun accordo tra i coniugi e si rende necessario che sia il Giudice a determinare le condizioni della separazione).
Trascorso poi un anno dalla separazione è possibile avviare la procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd. “divorzio”) che può essere proposta congiuntamente ove sussista accordo tra i coniugi. I tempi normalmente sono gli stessi suindicati previsti per la separazione.
Le attività svolte dallo studio in tale ambito riguardano:
– Separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale
– Divorzio, congiunto o contenzioso
– Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzi
– Affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita
– Problematiche riguardanti figli naturali, nati cioè da genitori non coniugati: mantenimento
– Riconoscimento e disconoscimento di paternità
– Assistenza davanti al mediatore familiare
Il recente orientamento della Cassazione prevede nella separazione e nel divorzio per il genitore non collocatario l’obbligo a mantenere il proprio figlio fino al compimento dei 18 anni, passati i quali il mantenimento è dovuto solo nel caso in cui il figlio prosegua negli studi con profitto.
E’ possibile prendere appuntamento con lo studio legale avvocato Mariani tanto nella sede di Erba via Leopardi 7/d quanto in quella di Como via Perlasca n. 5 per valutare con l’avvocato la posizione dell’interessato e decidere insieme la soluzione migliore. L’avvocato Mariani cerca sempre un primo contatto con la controparte per verificare se ci siano le possibilità di un accordo consensuale, tentativo che nella maggior parte dei casi ha successo.