L’interdizione giudiziale è disciplinata dall’art. 414 e seguenti del codice civile che dice: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
Il provvedimento viene deciso dal Tribunale che verifica se ci sia una un’incapacità di provvedere agli interessi del soggetto.
Con l’interdizione l’incapace non può compiere alcun atto giuridico, né di ordinaria, né di straordinaria amministrazione. La sua posizione è equiparata a quella del minore e, al pari di quest’ultimo, viene nominato, dal Giudice tutelare, un soggetto che provveda a rappresentare, e quindi sostituire, l’interdetto nella cura dei suoi interessi: il tutore.
L’inabilitazione è un istituto del diritto civile che esclude parzialmente il soggetto dalla capacità di agire. La differenza rispetto al presupposto dell’interdizione sta solo nella minore gravità dell’infermità, che consente al soggetto di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere assistito da un curatore per gli atti di straordinaria amministrazione.
A differenza del tutore, non è un rappresentante del soggetto, in quanto non lo sostituisce ma lo affianca.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno (A.D.S.) ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, anche solo parzialmente, della necessaria autonomia nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana.
Tale istituto è rivolto alle persone che per effetto di una infermità o di una menomazione psicofisica non possono, anche solo temporaneamente, provvedere ai propri interessi in modo autonomo ed autosufficiente.
Lo Studio Legale Avvocato Mariani può assistere il richiedente la misura di curatela od amministrazione di sostegno (spesso è un parente della persona) così come può prendere le difese della persona nei confronti della quale la misura viene richiesta e non si ritiene sia necessaria. L’appuntamento può essere fissato tanto presso lo studio in Erba (CO) quanto nella sede di Como.
È indispensabile valutare la situazione con un appuntamento esplorativo volto a verificare se via siano o meno le condizioni stabilite dalla Legge ed intraprendere l’azione più idonea avanti al Giudice Tutelare competente.