Assegno mantenimento figli: restituzione

Assegno mantenimento figli: restituzione. Tutto quello che devi sapere. Mariani studio legale Erba, Como.

La Cassazione si pronuncia sulla ripetibilità o meno dell’assegno di mantenimento corrisposto a favore del figlio nella eventualità di una riduzione del contributo al mantenimento a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato, dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati.

Stabiliscono che per tale eventualità è esclusa la restituzione della prestazione economica eseguita.
Così la prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza n. 10974/2023.

Nella vicenda si rivolge alla Cassazione un padre avverso la sentenza d’appello che nel dichiarare cessata la materia del contendere essendo venuto meno il presupposto della domanda principale di revoca o riduzione dell’assegno nei confronti della figlia, respingeva, tra l’altro, la domanda di restituzione di quanto versato in eccedenza e non dovuto a fronte della revisione/revoca del mantenimento, stante l’asserita natura alimentare dell’assegno originariamente fissato in Euro 2.000,00 mensili, “il cui ammontare è, invece, incompatibile con un pagamento alimentare, destinato a comprendere solo i beni di stretta necessità” secondo il genitore non collocatario.

La Suprema Corte ritiene la doglianza infondata, ripercorrendo la giurisprudenza sul tema.

In materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, hanno premesso i giudici, “il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione” (Cass. 16173/2015; Cass. n. 3922/2012; Cass. 11913/2009; Cass., n. 28/2008; Cass., n. 19722/2008; Cass., n. 22941/2006; Cass., n. 6975/2005; Cass., n. 8235/2000).

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